PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 114-bis. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
      La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
      Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici statuti adottati con legge costituzionale e denominati "statuti di autonomia"».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai rispettivi statuti vigenti e dalle relative leggi costituzionali».

      2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

 

Pag. 6

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 116-bis. - Alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono attribuite le competenze legislative e amministrative secondo lo statuto di autonomia adottato dal consiglio provinciale».

Art. 4.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e dalle Province autonome»;

          b) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 5.

      1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province autonome di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni approvate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia

 

Pag. 7

della Provincia interessata. In caso di mancata approvazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione, è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - Ai fini dell'adozione degli statuti di autonomia provinciale, i cittadini delle Province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione che illustra le caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché le condizioni di sviluppo economico e la capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia.
      Il presidente e il consiglio della Provincia per la quale è stata richiesta l'adozione dello statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il relativo progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla data della presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato ai sensi del primo comma».